
Gennaio 2010
81 mila
italiani colpiti in una settimana da
influenza A, lieve aumento
Milano, 21 gen.
(Adnkronos Salute) - Lieve aumento dei casi
di influenza A nel nostro Paese, con circa
81.600 italiani colpiti dal virus H1N1 nella
settimana dall'11 al 17 gennaio. Secondo
l'ultimo aggiornamento diffuso dalla rete di
medici sentinella Influnet, nella seconda
settimana del 2010 l'incidenza
dell'infezione è pari a 1,36 casi ogni mille
assistiti. Durante la prima settimana
dell'anno era stata dell'1,32 per mille,
nell'ultima settimana del 2009 dell'1,22 e
nella penultima di 1,20 su mille, il picco
minimo toccato finora dalla curva epidemica
2009/2010 (12,88 per mille il picco
massimo). Il bollettino Influnet parla di
una curva "stabile". Nella fascia d'età 0-4
anni l'incidenza è pari a 3,15 casi ogni
mille assistiti (erano 2,68 per mille la
settimana prima), nella fascia 5-14 anni
l'incidenza è di 1,82 per mille (contro
1,65), fra i 15-64enni di 1,29 per mille
(1,26) e negli over 65 è pari a 0,62 (in
calo rispetto allo 0,82 per mille della
precedente rilevazione).
15-01-2010
(altroconsumo)
ROMA 12/01/2010
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L'Italia non vende i vaccini anti-H1N1
Mentre ci si interroga sulle ragioni dello
scarso successo della campagna vaccinale, il ministero della
Salute comunica che finché non sarà conclusa, cioè almeno fine
febbraio, non è previsto che l'Italia metta in vendita i vaccini
inutilizzati
Per il momento non è previsto che l'Italia
ceda o venda parte delle proprie dosi di vaccino pandemico, dal
momento che la campagna vaccinale non è conclusa e proseguirà
almeno fino alla fine di febbraio. E' questa la posizione
ufficiale del ministero della Salute, comunicata dal direttore
generale prevenzione e sanità Fabrizio Oleari. Una posizione che
si dissocia da quella di altri paesi europei, Francia in primis,
che hanno deciso di mettere in vendita i vaccini non utilizzati.
I fatti sono noti. Inizialmente l'Organizzazione mondiale della
Sanità aveva previsto l'utilizzo di due dosi a persona, con una
conseguente ordinazione di ampi quantitativi di vaccini alle
aziende farmaceutiche. L'Italia, per esempio, aveva inizialmente
ordinato 48 milioni di dosi dall'azienda farmaceutica Novartis.
L'Emea ha successivamente comunicato che per l'immunizzazione
degli adulti era sufficiente una sole dose. Le scorte in questo
modo, complice anche un generale scetticismo dei cittadini
sull'opportunità di vaccinarsi, sono rimaste in gran parte
inutilizzate. In Italia si è passati a un solo contratto
d'acquisto per un totale di 24 milioni di dosi, per un importo
pari a circa 184 milioni di euro. Comunque troppe visto che al
momento sono state somministrate 850.000 dosi di vaccino. Ora il
ministero ha ufficialmente comunicato la decisione di mantenere
la campagna vaccinale fino a fine febbraio e a quel punto fare
il bilancio.
Sullo scarso successo della campagna vaccinale è da registrare
l'incontro svoltosi al ministero tra il neoministro Ferruccio
Fazio e i rappresentanti dei medici, dalla Federazione degli
Ordini alle associazioni di categoria, alle società
scientifiche. Durante l'incontro si è cercato di analizzare lo
stato dell'arte della campagna vaccinale contro la pandemia, di
valutare gli eventuali errori commessi, ma anche di mettere a
punto nuove iniziative per rilanciarla. La Federazione degli
Ordini dei medici avrebbe già pronta una bozza di documento,
frutto del lavoro di una commissione dedicata al tema. Ai camici
bianchi toccherà anche analizzare ciò che non ha funzionato
nella categoria, vista la scarsa adesione del personale
sanitario alla vaccinazione.
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Roma 07/01/2010
Nuove
provvidenze INPS per le prestazioni assistenziali
agli invalidi civili
Pensione di
invalidita', assegno di invalidità, indennità di
frequenza per minori, indennita' di frequenza: gli importi per il
2010, con circolare n. 132 del 29 dicembre 2010, la Direzione
Centrale delle Prestazioni INPS ha aggiornato gli importi delle
provvidenze per gli invalidi civili e i limiti di reddito
previsti per avere diritto alle relative prestazioni
assistenziali.
- Pensione per gli invalidi civili totali anno
2010,
euro 256,67 mensili (13 mensilita') con limite di
reddito annuo
personale non superiore a euro 15.154,24.
- Assegno per gli invalidi civili parziali anno
2010,
euro 256,67 mensili (13 mensilita') con limite di
reddito annuo personale non superiore a
euro 4.408,95.
- Indennita' di frequenza per minori anno 2010
(erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso)
euro 256,67 mensili con limite di reddito annuo
personale non
superiore a euro 4.408,95.
-
Indennita' di accompagnamento anno 2010,
euro 480,47 mensili (12 mensilita'). Non c'e' alcun
limite
di reddito.
GAZZETTA UFFICIALE N.302 DEL 30
DICEMBRE 2009 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 Dicembre 2009
Verifica delle esenzioni, in base al
reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,
tramite il supporto
del Sistema tessera sanitaria.
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l’art. 8, comma 16, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente, tra l’altro, le condizioni di esenzione per reddito dalla
compartecipazione alla spesa sanitaria;
Visto l’art. 79, comma 1—sexies,
lettere a) e b) del decreto—legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 41,
comma 6—ter del decreto—legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, il quale prevede che:
a) sono
potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla
partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN)
A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da
adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalita’ con le quali,
entro il 15 marzo di ogni anno l’Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro,
della salute, delle politiche sociali e l’INPS mettono a disposizione del
Servizio sanitario nazionale, tramite il sistema della tessera sanitaria, le
informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto
all’esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui
all’art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni ed integrazioni, individuando l’ultimo reddito complessivo del
nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell’anagrafe
tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall’art. 1, del
decreto del Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro delle finanze,
del 22 gennaio 1993;
b) con il
medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalita’ con cui il
cittadino e’ tenuto ad autocertificare presso l’azienda sanitaria locale di
competenza la sussistenza del diritto all’esenzione per reddito in difformita’
dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle
aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto
con le
informazioni rese
disponibili
al
Servizio sanitario nazionale
e,
in caso di accertata dichiarazione mendace, il
recupero delle somme
dovute dall’assistito, pena l’esclusione dello
stesso dalla successiva
prescrivibilita’ di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale;
Considerato che alla luce di quanto
previsto dal decreto—legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il citato art. 8, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, deve intendersi riferito al reddito ed alla composizione
del nucleo familiare risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all’anno precedente a quello di riferimento;
Visto l’art. 1 del decreto del
Ministro della sanita’, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22
gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e
successive modificazioni;
Visto l’art. 50 del decreto—legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, il
comma 5—bis, introdotto dall’art. 1, comma 810 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, il quale prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori
del Servizio sanitario nazionale e la ricetta elettronica;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5—bis del citato art. 50, concernente le
modalita’ tecniche per il collegamento telematico in rete dei medici
prescrittori del Servizio sanitario nazionale e la ricetta
elettronica;
Visto il decreto 17 marzo 2008 del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’ll aprile 2008 ed, in
particolare, l’allegato 12 del disciplinare tecnico allegato al medesimo
decreto, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione
dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria;
Visto il decreto legislativo n. 196
del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il
codice di protezione dei dati personali;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, il quale prevede l’istituzione del casellario centrale
dei pensionati, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale del
casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e
degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici ed, in
particolare, che tale casellario e’ tenuto a rilasciare le attestazioni
concernenti l’iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di
pensionato;
Considerato che, al fine di
consentire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito
del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all’art. 8, comma 16, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 inerenti i titolari di pensione al minimo e di
pensione sociale, l’INPS mette a disposizione del Servizio sanitario nazionale,
tramite il sistema della tessera sanitaria, gli elenchi dei soggetti titolari di
pensione sociale o di assegno sociale ovvero di pensione integrata al minimo
risultanti presso il casellario centrale dei pensionati;
Visto l’art. 1, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, laddove la definizione di stato di
disoccupazione include la condizione del soggetto gia’ occupato ed attualmente
privo di relazione di impiego, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca
di un’attivita’
lavorativa
secondo modalita’ definite
con i servizi competenti di cui alla successiva lettera g) del medesimo art. 1,
comma 2;
Visto il decreto interministeriale
del 30 ottobre 2007 con il quale, in attuazione di quanto previsto all’art.
1—bis del citato decreto legislativo 19 dicembre 2000, n. 181, come modificato
dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e’ stato adottato il modello
di scheda anagrafico—professionale, che costituisce la base delle informazioni
il Sistema informativo;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Ritenuto che, nelle more della piena
disponibilità delle funzionalita’ del citato Sistema informativo lavoro, i
‘autocertificazione dello stato di disoccupazione debba essere fornita da parte
dell’assistito e verificato dall’Azienda sanitaria locale presso i servizi
competenti sopra richiamati, di cui al citato decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297;
Visto altresi’ l’art. 1, comma 1180 e
seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modifica dell’art. 9—bis del
decreto—legge l~ ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, concernente le informazioni che i datori di lavoro
sono tenuti a comunicare ai servizi competenti relativamente all’instaurazione,
alla trasformazione e alla cessazione dei rapporti di lavoro;
Visto il decreto interministeriale
del 30 ottobre 2007 con il quale, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneita’
del Sistema informativo lavoro su tutto il territorio nazionale, sono stati
definiti gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle
comunicazioni di cui al citato art. 1, comma 1180 e seguenti;
Visto l’art. 1, comma 23 della legge
23 agosto 2004, n. 243, il quale prevede l’istituzione presso l’INPS del
casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati e delle altre informazioni relative ai
lavoratori attivi;
Considerato che, al fine di
consentire la verifica della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito
in base ai livelli di reddito di cui all’art. 8, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 inerenti i cittadini che non sono tenuti a presentare la
dichiarazione dei redditi, l’INPS mette a disposizione delle Aziende sanitarie
locali le specifiche funzionalita’ di accesso al casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, limitatamente a tali nominativi;
Visto il Codice di deontologia
medica, approvato dal Comitato centrale della federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 16 dicembre 2006, con
particolare riferimento agli articoli 9 e 10 concernenti il segreto
professionale e la documentazione e tutela dei dati;
Ritenuto che, nell’ambito
dell’attuazione delle disposizioni del presente decreto in ambito regionale,
nelle more della piena disponibilita’ a tutti i medici prescrittori delle
funzionalita’ del sistema informatico di cui al citato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, il Sistema tessera sanitaria fornisce
ai medesimi medici prescrittori gli elenchi dei propri assistiti con
l’indicazione della sussistenza del diritto all’esenzione per reddito;
Sentito il Garante per la protezione
dei dati personali che ha espresso parere favorevole nella seduta dell’S aprile
2009;
Sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 novembre 2009;
Decreta:
Art. 1
Controllo esenzioni per reddito
1. Ai fini del controllo della
sussistenza del diritto degli assistiti all’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria in base al reddito per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti comunicati dalle Aziende sanitarie
locali e dalle regioni al Sistema tessera sanitaria attuativo dell’art. 50 del
decreto—legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni,
l’Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria l!accesso
in lettura alle informazioni contenute in uno specifico archivio separato
dall’Anagrafe tributaria concernenti il reddito complessivo dei nuclei familiari
con valore non superiore a 36.151,98 di cui all’art. 8, comma 16, della legge 24
dicembre 1993, n. 537; in relazione ai nuclei familiari con reddito complessivo
superiore al predetto valore e’ esclusivamente indicato tale elemento
informativo. Le suddette informazioni sono appositamente elaborate sulla base
dei dati disponibili al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, con
riferimento al periodo di imposta il cui termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi e’ scaduto nell’anno immediatamente precedente a
quello di elaborazione delle informazioni. In assenza di dichiarazione dei
redditi, le predette informazioni sono riferite ai dati reddituali da lavoro
dipendente ed assimilati comunicati dai sostituti d’imposta. Sono altresi’
indicati i codici fiscali dei soggetti risultanti componenti dei nuclei
familiari e le relazioni di parentela risultanti dalle dichiarazioni riferite al
suddetto periodo d’imposta. L’accesso alle informazioni di cui al presente comma
e’ reso disponibile entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto ed a regime, per ciascun anno successivo, entro il termine di
cui all’art. 79, comma 1—series, lettera a) del decreto—legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e
successive modificazioni.
2. Ai sensi degli articoli 43 e 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 1’INPS
entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ed a
regime, per ciascun anno successivo, entro il termine di cui all’art. 79, comma
1—series, lettera a) del decreto—legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni,
rende disponibile al Servizio sanitario nazionale, tramite il Sistema tessera
sanitaria, l’accesso in lettura alle informazioni contenute in uno specifico
flusso concernente gli elenchi dei titolari di pensione sociale o di assegno
sociale nonche’ gli elenchi dei titolari di pensione integrata al minimo di cui
al casellario centrale dei pensionati istituito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dal
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
3. Il Sistema tessera sanitaria sulla
base dei dati di cui ai commi i e 2, secondo le modalita’ previste dall’art.
50 del decreto—legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni
e dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 26 marzo 2008,
nonche’ attraverso specifiche funzionalita! di interrogazione:
a) seleziona, previa verifica delle
eventuali incongruenze, i soli nuclei familiari sulla base delle soglie di
reddito, di condizione di pensionato e di eta’ di cui all’art. 8, cornma i6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni
per i soli soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale;
b) associa ad ogni singolo assistito
dei nuclei familiari di cui alla lettera a), il codice di esenzione di cui al
decreto ministeriale 17 marzo 2008 citato nelle premesse;
c) rende disponibile, annualmente,
entro quindici giorni dalla disponibilita’ dei dati di cui ai commi i e 2, ai
medici prescrittori del SSN e alle Aziende sanitarie locali le informazioni di
cui alla lettera b)
d) provvede a cancellare dai propri
archivi le informazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai medici di medicina generale e
ai pediatri di libera scelta che non dispongono delle funzionalita’ di cui al
comma 3, nelle more della piena disponibilita! delle funzionalita’ del sistema
informatico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo
2008, l’Azienda sanitaria locale di competenza provvede a fornire, direttamente
ad ogni medico, su supporto cartaceo o magnetico, secondo le modalita’ idonee a
garantire il rispetto della riservatezza e tutela dei dati, le informazioni di
cui al comma 3, lettera c), inerenti l’elenco dei propri assistiti con un codice
di esenzione per reddito idoneo a non rivelare la condizione di esenzione. Tale
elenco resta nella sola disponibilita’ del medico prescrittore. Con riferimento
agli altri medici prescrittori che non dispongono delle funzionalita’ di cui al
comma 3, le informazioni di cui al cornma 3, lettera c) sono rilevate dalla
prescrizione che ha originato l’accesso al medesimo prescrittore, ovvero, per le
prestazioni in accesso diretto, dalla ricevuta di accettazione della
prestazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integraz ioni.
5. All’atto della prescrizione su
ricettario del Servizio sanitario nazionale di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta
dell’assistito, rileva l’eventuale codice di esenzione reso disponibile ai sensi
del comma 4 relativo al medesimo assistito, lo comunica all’interessato e lo
riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la
casella contrassegnata dalla lettera N presente sulla ricetta. L’assistito puo’
richiedere informazioni circa la propria posizione in merito al diritto
all’esenzione per reddito recandosi presso l’Azienda sanitaria locale di
competenza, sulla base delle comunicazioni regionali di cui all’art. 2.
6. Qualora l’assistito intenda
avvalersi del diritto all’esenzione per reddito in difformita’ con le
informazioni di cui al comma 5, e’ tenuto a recarsi presso l’Azienda sanitaria
locale di competenza e a richiedere l’apposito certificato provvisorio di
esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta l’Azienda sanitaria locale,
tramite le specifiche funzionalita’ messe a disposizione dal Sistema tessera
sanitaria, rilascia all’assistito il certificato provvisorio nominativo di
esenzione per reddito, valido per l’anno solare in corso, che riporta il codice
di esenzione da apporre sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale.
L’assistito puo’ richiedere il certificato nominativo di cui al presente comma
per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza aventi diritto
all’esenzione per reddito.
7.
Il certificato provvisorio nominativo di esenzione, di cui al
comma 6, viene rilasciato
dall’Azienda sanitaria locale, tramite le specifiche funzionalita’ messe a
disposizione dal Sistema tessera sanitaria, solo a seguito di presentazione da
parte dell’assistito
a) autocertificazione del diritto
all’esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo
familiare riferito all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
b) autocertificazione della
condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione
sociale o di assegno sociale ovvero dello stato di disoccupazione, con
l’indicazione del servizio competente di cui all’art. i, comma 2, lettera g) del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. isi, come modificato dall’art. 2
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 presso il quale risulta
registrato, e il contestuale impegno dell’assistito a comunicare tempestivamente
la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comportera’ la perdita
dell’esenzione prevista;
c) dichiarazione della
consapevolezza
delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonche’ la consapevolezza che l’Azienda sanitaria locale attivera’ il successivo
controllo della veridicita’ della dichiarazione resa;
d) acquisizione, all’atto
dell’autocertificazione, di copia di un documento di identita’ in corso di
validita’
8. Per gli assistiti di cui al comma
6, il medico prescrittore trascrive sulla ricetta del Servizio sanitario
nazionale il codice di esenzione riportato sul certificato provvisorio di cui al
medesimo comma 6.
9. Le strutture di erogazione di
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale riconoscono l’esenzione
per reddito solo in presenza del relativo codice di esenzione riportato dal
medico sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale e inviano al Sistema
tessera sanitaria, per ogni prestazione erogata, anche l’informazione relativa
al ticket non pagato.
10. Le Aziende sanitarie locali, nel
rispetto delle norme in materia di
trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo n.
196 del 30 giugno 2003 e successive
modificazioni ed integrazioni, operano i controlli ai sensi degli articoli 43 e
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da
concludersi entro 6 mesi dal momento in cui sono resi disponibili i dati di cui
al comma 3, lettera c)
a) sul contenuto di tutte le
autocertificazioni per reddito di cui al comma 7, accedendo, tramite il Sistema
tessera sanitaria, alle informazioni di cui al comma 3, lettera c) riferite al
periodo d’imposta rilevante ai fini del rilascio del predetto certificato
provvisorio, attraverso le funzionalita’ rese disponibili al Servizio sanitario
nazionale, ovvero, limitatamente alle autocertificazioni per reddito non
riscontrabili fra i dati di cui al comma 3, lettera c), accedendo alle
informazioni, rese disponibili dall’INPS, del casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive, in relazione alle soglie di reddito di cui
all’art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b) sulle autocertificazioni dello
stato di disoccupazione di cui al comma 7, richiedendone, nelle more della
piena disponibilita’ delle funzionalita’ del Sistema informativo lavoro, la
verifica ai servizi competenti, di cui all’art. i, comma 2, lettera g) del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 2 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, e ne comunichera’ gli esiti al
Sistema tessera sanitaria.
11. Ove i controlli di cui al comma
10 evidenzino l’insussistenza del diritto all’esenzione per reddito, J»Azienda
sanitaria locale
comunica all’assistito l’elenco delle
prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il
corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del
cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione entro il quale provvedere al pagamento, ovvero esibire
all’Azienda sanitaria locale la documentazione comprovante quanto dichiarato.
L’Azienda sanitaria locale comunica altresi’ all’assistito che, decorso
inutilmente il predetto termine gli sara’ inibito l’accesso a nuove prestazioni
di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale fino
all’atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto
previsto dall’art. 79 del comma 1—series lettera b) del decreto—legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
12. Ai fini della predisposizione
dell’elenco di cui al comma 11, l’Azienda sanitaria locale si avvale delle
funzionalita’ rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria. Con successivo
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, sono definite le
modalita’ per il recupero, da parte delle aziende sanitarie locali, delle somme
dovute dall’assistito ovvero per il riscontro della documentazione presentata
dall’assistito di cui al comma 11 e per l’eventuale esclusione dalla
prescrivibilita’ di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a
carico del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto delle disposizioni
inerenti la sicurezza e la riservatezza dei dati di cui al decreto legislativo
n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Con riferimento alle prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale, nelle regioni per le quali risultano
stipulati gli accordi di cui all’art. 2, non si applicano le disposizioni di cui
all’art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla parte in cui stabiliscono che
le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione
dell’interessato o di un suo familiare da apporre sulla ricetta.
14. I dati sono trattati secondo i
principi di necessita’, pertinenza e non eccedenza, nell’osservanza del decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
Attuazione
1. A partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si procede all’applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 1, nell’ambito del Sistema tessera sanitaria attuativo dell’art. 50
del decreto—legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni e di
specifici accordi da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze,
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le singole
regioni per il trasferimento delle informazioni, prevedendo anche le modalita’
di comunicazione agli assistiti di quanto disciplinato dal presente decreto.
Il presente decreto sara’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2009
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi
Martedi 5 gennaio, vigilia di Epifania , lo studio rimane aperto
solo di
mattina, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Si ricorda
che per ogni esigenza ( visite e prescrizioni farmaceutiche ),
dalle ore 10.00
del 5 gennaio fino
alle ore 8.00 del 7 gennaio 2010
è
attivo il servizio di Continuità Assistenziale ( ex Guardia Medica ).
News del mese di Dicembre 2009
News del mese di Novembre 2009
