Modello 730/2018: breve guida per la detrazione delle spese mediche

Quali sono le spese mediche generiche e specialistiche ammissibili con le ultime indicazioni contenute nella guida al visto di conformità a cura dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/E/2018)

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Le spese sanitarie rappresentano la categoria più diffusa tra gli oneri detraibili presenti nel modello 730 che danno diritto a un risparmio d’imposta del 19% della spesa sostenuta. Ecco quali sono le spese mediche generiche e specialistiche ammissibili con le ultime indicazionicontenute nella guida al visto di conformità a cura dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 7/E/2018).

Vengono comunemente definite spese mediche generiche:

  • le prestazioni rese da un medico generico, vale a dire privo di specifica specializzazione;
  • le prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione;
  • le spese per il rilascio di certificati medici per usi diversi (patente, porto d’armi, usi sportivi, idoneità sportiva);
  • le spese per l’acquisto di medicinali e farmaci, anche omeopatici.

Per poter inserire la spesa medica nel modello dichiarativo è necessario esibire la fattura o ricevuta sanitaria rilasciata dal medico, la ricevuta del ticket nel caso in cui la prestazione sia resa nell’ambito del servizio sanitario nazionale, lo scontrino parlante per i farmaci.

Le spese mediche specialistiche, invece, sono rappresentate dalle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la sua specializzazione.
Si tratta, ad esempio, delle prestazioni rese da:

  • medico omeopata;
  • cardiologo;
  • dentista;
  • psichiatra;
  • psicologo e psicoterapeuta;
  • medico legale;
  • dietologo;
  • biologo nutrizionista.

Rientra tra le prestazioni specialistiche l’ampia gamma degli esami di laboratorioquando vengono eseguiti presso centri autorizzati operanti sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. In via indicativa si tratta degli esami di laboratorio ordinari, gli elettrocardiogrammi, gli elettroencefalogrammi, la TAC, le risonanze magnetiche, le ecografie, le indagini laser, la dialisi, l’anestesia epidurale, le indagini di diagnosi prenatale, l’amniocentesi, la villocentesi, l’inseminazione artificiale, la ginnastica correttiva e riabilitativa degli arti, nonché particolari terapie quali la chiroterapia, la cobaltoterapia, la iodioterapia e la neuropsichiatria.

Sono detraibili ai fini fiscali anche tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle figure para sanitarie professionali indicate nel D.M. salute 29 marzo 2001, e riportate nel recente decreto Lorenzin sul riordino delle professioni mediche (L. n. 3/2018). Si tratta delle figure professionali di:

  • infermiere e infermiere pediatrico;
  • ostetrica/o;
  • podologo;
  • fisioterapista;
  • logopedista;
  • ortottista – assistente di oftalmologia;
  • terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • terapista occupazionale;
  • educatore professionale;
  • tecnico audiometrista;
  • tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
  • tecnico sanitario di radiologia medica;
  • tecnico di neurofisiopatologia;
  • tecnico ortopedico;
  • tecnico audioprotesista;
  • tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • igienista dentale;
  • dietista;
  • tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • assistente sanitario.

Le prestazioni rese dalle professioni para sanitarie appena indicate sono detraibili anche senza la prescrizione medica.

È, invece, richiesta la prescrizione medica per la detrazione delle spese relative:

  • alle cure termali con esclusione delle spese di soggiorno;
  • alle prestazioni chiropratiche, purché eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
  • ai trattamenti di mesoterapia o ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

La detrazione spetta a determinate condizioni per le:

  • Le prestazioni di dermopigmentazione (tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia effettuate per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale nonché le prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo. Al riguardo occorre la certificazione medica attestante la necessità dell’intervento, che deve essere eseguito presso strutture sanitarie autorizzate.
  • La conservazione delle cellule del cordone ombelicale ad uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla disciplina vigente in materia.

La detrazione non spetta, invece, per le spese relative a:

  • conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso “autologo”, cioè per future esigenze personali;
  • prestazioni rese dai pedagogisti, in quanto quella del pedagogista non può essere considerata una professione sanitaria;
  • prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti aventi titoli conseguiti dopo il 17 marzo 1999, anche in presenza di prescrizione medica;
  • trattamenti di haloterapia (o Grotte di sale);
  • acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché utilizzata per scopi terapeutici (idrokinesiterapia), considerato che l’agevolazione interessa il trattamento sanitario e non anche la realizzazione o l’acquisto delle strutture nelle quali il trattamento può essere svolto;
  • frequenza di corsi in palestra anche se accompagnati da una prescrizione medica.

Anche se la legge Lorenzin (art. 7, L. n. 3/2018) ha posto le basi per il riconoscimento delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, in attesa dei relativi regolamenti di attuazione, al momento, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di detrarre le spese per le prestazioni rese da questi ultimi. Per l’anno d’imposta 2017, vale ancora la regola secondo la quale le prestazioni di osteopatia e chiropratica, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.

Nicolò Cipriani – Fisco 7

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